La guida senza patente è una condotta senz'altro deprecabile ma non costituisce reato.
Dal 2016, infatti, la condotta di chi guida un veicolo senza avere conseguito la patente necessaria è divenuta un illecito amministrativo.
A ricordarcelo è la Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 31850/2023 ha deciso il ricorso di un guidatore sorpreso alla guida della propria autovettura senza la patente violando perciò l'art. 116 del Codice della Strada.
Nell'unico motivo di ricorso presentato in Cassazione si legge che la difesa dello sventurato conducente ha giustamente rilevato l'intervenuta depenalizzazione del reato ascritto. La Procura Generale, del resto, non ha potuto fare altro che riconoscere le ragioni di diritto della difesa e ha anch'essa chiesto l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della fondatezza delle motivazioni di ricorso e ha sancito che: "la contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. str. è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016".
La sentenza impugnata è stata, pertanto, annullata senza rinvio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 c.p.
Tuttavia, residua in capo al guidatore una responsabilità amministrativa che, secondo il citato d.lgs. n. 8/2016, prevede che gli atti vengano inoltrati all'autorità amministrativa competente (i.e. la Prefettura) per l'emissione della sanzione prevista per la violazione della norma di circolazione in discorso poiché il fatto non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di annullamento di cui sopra.